Art. 4.
(Esercizio della libera professione. Elenco dei non esercenti).

      1. L'iscrizione all'albo non è consentita ai periti agrari impiegati dello Stato o di altra pubblica amministrazione ai quali, secondo

 

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gli ordinamenti loro applicabili, è vietato l'esercizio della libera professione. Essi sono, previa richiesta, iscritti in un elenco speciale.
      2. I periti agrari impiegati dello Stato o di altra pubblica amministrazione, ai quali sia consentito l'esercizio della libera professione, sono soggetti alla disciplina del consiglio soltanto per ciò che attiene all'esercizio della libera professione.
      3. Il perito agrario iscritto all'albo ha facoltà di esercitare la professione in tutto il territorio dello Stato e dei Paesi membri della Comunità europea.
      4. Il perito agrario iscritto all'albo che diviene dipendente dello Stato o di altra pubblica amministrazione, i cui ordinamenti interni vietano la libera professione, deve comunicare, entro trenta giorni dall'assunzione, la sua nuova attività al consiglio del collegio regionale che provvede automaticamente a trasferirlo nell'elenco speciale, conservandogli il numero di iscrizione e l'anzianità, con l'obbligo di riconsegnare al collegio il timbro professionale.
      5. Il perito agrario iscritto nell'elenco speciale, previa richiesta scritta adeguatamente motivata, può essere trasferito nell'albo professionale conservando il numero di iscrizione e l'anzianità.